Deputazione Subalpina di Storia Patria

Statuto

(emanato con D.P.R. 20 ottobre 1949 n.756 e successive modificazioni)

 

Sede e Circoscrizione

 Art.1.  La Deputazione Subalpina di storia patria ha sede a Torino. La sua circoscrizione territoriale si estende a tutto il Piemonte: ma nella sua sfera d’azione è compresa in genere la storia degli stati sabaudi, anche oltre gli stretti limiti territoriali della Regione.

 

Scopo e mezzi 

 Art. 2.  La Deputazione ha per scopo di curare la pubblicazione di documenti ed opere storiche relative alle regioni e al campo, a cui si estende la sua azione.

Le pubblicazioni sono distribuite nelle seguenti serie:

  1. monumenta historiae patriae;

  2. miscellanea di storia italiana;

  3. biblioteca storica italiana;

  4. biblioteca di storia italiana recente;

  5. bollettino storico bibliografico subalpino.

Gli argomenti della biblioteca di storia italiana recente possono essere di interesse nazionale entro i limiti di tempo 1800-1870.

La Deputazione può in Assemblea generale deliberare altre pubblicazioni.

 Art.3. La Deputazione provvede alle spese di amministrazione e delle sue pubblicazioni.

a.       col sussidio governativo;

b.      con il provento delle sue pubblicazioni;

c.       con doni e lasciti eventuali.

 

Composizione ed elezioni

 Art.4. La Deputazione è composta di 30 soci effettivi, di 40 corrispondenti e di 20 corrispondenti stranieri. Potranno, inoltre, essere nominati, giusta quanto previsto nel successivo art. 5, soci emeriti.

 Art.5. La proposta dei candidati, sia a soci effettivi come a soci corrispondenti spetta ai soli soci effettivi che dovranno farla con lettera motivata non più tardi del mese di gennaio.

Alla metà di febbraio la Presidenza comunicherà a tutti i soci effettivi i nomi, le qualità ed il domicilio dei candidati segnalati da almeno cinque proposte e rimetterà loro una scheda bollata per la votazione. Non potranno essere votati candidati non compresi nell’elenco.

La scheda dovrà essere rinviata alla Presidenza, senza la firma del votante e non più tardi di marzo. Le schede dovranno essere dissigillate nella prima adunanza della Deputazione.

Si proclameranno eletti soci effettivi, salvo l’approvazione del Presidente della Repubblica, quelli che avranno raggiunto la metà più uno dei voti.

Il socio effettivo che per motivi di salute o per anzianità non sia più in condizione di partecipare all’attività sociale potrà dall’Assemblea essere trasferito nella categoria dei soci emeriti, conservando gli onori e le prerogative del grado in caso di sua partecipazione alle Assemblee.

Il seggio occupato dall’emerito si considera vacante.

Il socio effettivo, che per non giustificati motivi non partecipi per un triennio all’assemblea sociale, potrà dall’Assemblea essere dichiarato in soprannumero, come tale non conserva gli onori e le prerogative dei soci effettivi e il suo seggio si considera vacante.

La votazione per i corrispondenti si farà in adunanza generale, sarà segreta e basterà per la nomina la maggioranza dei voti degli intervenuti.

 

Consiglio di presidenza ed Assemblea

 Art.6. La Deputazione è diretta da un Consiglio di presidenza formato da un Presidente, un Vice presidente, un Segretario e due deputati eletti a maggioranza di voti dall’Assemblea generale. Essi durano in carica un triennio.

Il Consiglio di Presidenza designa nel proprio seno un tesoriere ed un bibliotecario.

 Art.7. Le Assemblee generali si riuniranno una o più volte all’anno. Per la validità delle loro deliberazioni occorre la metà più uno dei soci effettivi. In seconda convocazione l’Assemblea potrà deliberare validamente ove sia presente almeno un terzo dei deputati in carica.

L’Assemblea delibera in merito al bilancio, alle modifiche di regolamento, ai piani di lavoro predisposti dalla presidenza e su ogni altra questione che il Consiglio ed i soci crederanno di sottoporle.

Essa nomina anche annualmente tre revisori dei conti per l’esame del bilancio consuntivo.

 

Procedimento per le pubblicazioni

 Art.8. Gli autori dei lavori da pubblicarsi consegneranno i loro manoscritti interi e compiuti alla segreteria della Deputazione.

Il Presidente della Deputazione delegherà due soci per esaminarli e riferire alla commissione delle pubblicazioni ove questa sia stata nominata.

In via di eccezione alcuni lavori potranno essere dati in esame anche ad un socio corrispondente, il quale riferirà, ma non prenderà parte alla votazione.

 Art.9. La commissione verrà radunata dal Presidente, ed udita la relazione dei delegati delibererà sull’ammissione degli scritti presentati, a maggioranza dei voti e scrutinio segreto con giudizio inappellabile. Il Segretario terrà il registro delle deliberazioni.

 Art. 10. La Presidenza della Deputazione sorveglierà la stampa dei lavori ammessi. Essa potrà però per considerazioni dipendenti dalla situazione finanziaria sospendere la stampa e proporne la riduzione a minor mole, ma in tal caso dovrà comunicare le sue decisioni non più tardi di tre mesi dalla trasmissione del manoscritto.

 Art.11. I lavori presentati dai soci effettivi per essere pubblicati non saranno sottoposti al giudizio della commissione.

La Presidenza, però, potrà sospendere la pubblicazione o per motivi finanziari o per la qualità o indole dei lavori. In questo caso si deferirà la decisione alla prima Adunanza generale della Depurazione.

 Art. 12. La trasmissione del manoscritto e delle bozze alla stamperia si farà per mezzo della segreteria della Deputazione.

Nelle bozze di stampa gli autori non potranno introdurre né variazioni né aggiunte, se non a loro spese.

I disegni che occorressero per le tavole di figure si dovranno presentare compiuti e definitivi.

 Art. 13   Di ogni pubblicazione la Deputazione concede gratuitamente all’autore 25 esemplari.

 Art.14.  Di tutte le serie di pubblicazioni enumerate all’art. 2 e di tutte le altre che fossero fatte intieramente a spese della Deputazione si manderà un esemplare ai soci effettivi incominciando dai volumi che sono in corso al momento della loro elezione.

Ai soci corrispondenti si invieranno le annate del Bollettino storico-bibliografico subalpino.

 

Prestito dei libri 

Art.15. Il prestito dei libri della Biblioteca della Deputazione è riservato ai soci effettivi previa ricevuta da rilasciarsi all’archivista. I soci dovranno frane restituzione non oltre tre mesi dalla data del prestito.

Art.16.  La Deputazione Subalpina di storia patria non ha scopo di lucro e non distribuisce utili di alcun genere fra i propri soci.

In caso di scioglimento il suo patrimonio sarà destinato ad altra associazione o ente con finalità analoghe, sentito il Ministero per i Beni e le Attività culturali, a seguito di delibera dell’Assemblea di cui all’art. 7 del presente statuto.

La qualifica di socio della Deputazione Subalpina di storia patria, attestata dal provvedimento del Presidente della Repubblica o del Ministro competente è personale e vitalizia: e pertanto intrasmissibile. I corrispondenti, sia nazionali che stranieri, sono studiosi che collaborano con i soci della Deputazione Subalpina di storia patria con scritti ed altre attività per il perseguimento dei fini dell’Ente.



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